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D.Lvo 22/01/2004 n. 281. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonchè rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o del- l'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.». Nota all'art. 1: -Il testo degli articoli 21 e 33 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, è il seguente: «Art. 21 - (Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione). La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la Legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la Legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La Legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La Legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.». «Art. 33. - (L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento). La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La Legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.». Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente Decreto, per film si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purchè opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione. 2. Per lungometraggio si intende il film di durata superiore a 75 minuti. 3. Per cortometraggio si intende il film di durata inferiore a 75 minuti, ad eccezione di quelli con finalità esclusivamente pubblicitarie. 4. Per film di animazione si intende il lungometraggio o cortometraggio con immagini realizzate graficamente ed animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto. 5. Per film di interesse culturale si intende il film che corrisponde ad un interesse culturale nazionale in quanto, oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, presenta significative qualità culturali o artistiche o eccezionali qualità spettacolari, nonchè i requisiti di cui all'articolo 7, comma 2. 6. Per film d'essai si intende il film, individuato dalla Commissione di cui all'articolo 8, espressione anche di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali. Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente Decreto, sono equiparati ai film d'essai a) i film riconosciuti di interesse culturale dalla Commissione di cui all'articolo 8 b) i film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche pubbliche o private finanziate dallo Stato, ed i film prodotti dal Centro sperimentale di cinematografia c) i film ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità ai sensi dell'articolo 17, comma 2 d) i film inseriti nelle selezioni ufficiali di festival e rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale. 7. Per film per ragazzi si intende il film di lungometraggio o di cortometraggio, il cui contenuto contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica dei minori. 8. Per sala cinematografica si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico. 9. Per sala d'essai si intende la sala cinematografica il cui titolare, con propria dichiarazione, si impegna, per un periodo non inferiore a due anni, a proiettare film d'essai ed equiparati per almeno il 70% dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazio- ne è ridotta al 50% per le sale e le multisale con meno di cinque schermi ubicate in comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti. All'interno della suddetta quota, almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla proiezione di film di produzione italiana o dei paesi dell'Unione europea. 10. Per sala della comunità ecclesiale o religiosa si intende la sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato. La relativa programmazione cinematografica e multimediale svolta deve rispondere a finalità precipue di formazione sociale, culturale e religiosa, secondo le indicazioni dell'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale. Art. 3. Imprese cinematografiche 1. Ai fini del presente Decreto, per impresa di produzione, di distribuzione, di esportazione, di esercizio e di industria tecnica, si intende l'impresa cinematografica che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia. Ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che qui svolga prevalentemente la sua attività. Tali imprese sono iscritte in appositi elenchi informatici, istituiti presso il Ministero. L'iscrizione a detti elenchi è requisito essenziale per l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 12. Tale requisito non è necessario per le istanze relative ai film di cui all'articolo 2, comma 3. 2. Con riferimento alle imprese di produzione, l'elenco di cui al comma 1 prevede due categorie di classificazione. L'appartenenza ad esse è determinata da un punteggio complessivo attribuito alle imprese secondo gli indicatori ed i rispettivi valori definiti con Decreto ministeriale. Gli indicatori si riferiscono ai seguenti parametri, relativi all'attività delle imprese, nell'arco temporale definito nel Decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5 a) qualità dei film realizzati b) stabilità dell'attività, anche in riferimento alla restituzione dei finanziamenti ottenuti c) capacità commerciale dimostrata. 3. L'appartenenza delle imprese di produzione alle categorie di classificazione di cui al comma 2 comporta una determinazione del finanziamento ammissibile, ai sensi dell'articolo 12, differenziato sulla base dei parametri stabiliti nel Decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Art. 4. Consulta territoriale per le attività cinematografiche 1. Presso il Ministero, è istituita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche, d'ora in avanti indicata «Consulta». 2. La Consulta è presieduta dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o dal Direttore generale competente appositamente delegato, ed è composta dal Presidente del Centro sperimentale di cinematografia, dal Presidente di Cinecittà holding S.p.a., da quattro membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore cinematografico, dei quali due designati dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore dell'esercizio, da tre rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza Stato-Regioni, e da tre rappresentanti degli enti locali, designati dalla Conferenza Stato-Città. 3. La Consulta provvede alla predisposizione di un programma triennale, approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministro», contenente a) l'individuazione, per ciascuna regione, delle aree geografiche di intervento per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a) e b), del presente Decreto b) l'individuazione, sul territorio nazionale, delle aree privilegiate di investimento di cui all'articolo 16, comma 3 c) l'individuazione degli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche di cui all'articolo 19, comma 3, lettere b), c) e d). 4. La Consulta, su richiesta del Ministro, presta attività di consulenza ed elabora indicazioni utili al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1. 5. La Consulta esprime parere sulle richieste di autorizzazione all'apertura delle multisale di cui all'articolo 22, comma 5. 6. Con successivo Decreto ministeriale è definita l'organizzazione della Consulta, alle cui spese si provvede nell'ambito degli stanziamenti ordinari nello stato di previsione del Ministero. La partecipazione alle sedute è a titolo gratuito. Art. 5. Riconoscimento della nazionalità italiana 1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal presente Decreto, le imprese nazionali di produzione presentano all'autorità amministrativa competente istanza di riconoscimento della nazionalità italiana del film prodotto, corredata della ricevuta del versamento del contributo per spese istruttorie, secondo le modalità indicate con il Decreto di cui all'articolo 8, comma 4. Nell'istanza, il legale rappresentante dell'impresa produttrice attesta la presenza dei requisiti per il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana e dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali, ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Ai fini di cui al comma 1, le componenti artistiche e tecniche del film da prendere in considerazione, sono le seguenti a) regista italiano |
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